Accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, detenuti dalla S.I.I. S.p.A. ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 fatto salvo le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'accesso è consentito anche a dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs 33/2013.
 

Come esercitare il diritto.

La richiesta è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata e può essere presentata da chiunque e va indirizzata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  1. al Responsabile della Trasparenza di S.I.I S.p.A. o al Titolare del potere sostitutivo ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013

  2. ad un Ufficio specifico di S.I.I.S.p.A. che detiene i dati, le informazioni, i documenti richiesti

La richiesta può essere presentata all’indirizzo di posta elettronica:  accesso.civico@siispa.it   per entrambe le tipologie di accesso, oppure essere anche depositate  presso l’ufficio protocollo di S.I.I S.p.A. via Fratelli Bandiera n. 16 - 13100 VERCELLI – personalmente o tramite posta.

L'istanza di accesso civico non deve essere generica ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione.
L'Ente non è tenuto a procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso e nemmeno a rielaborare i dati. Sono ammissibili operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti e più in generale nel renderli anonimi qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.
L'Ente concede l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti e informazioni a meno che la richiesta non sia manifestamente irragionevole. Il conseguente rifiuto sarà adeguatamente motivato.
 

Responsabile della Trasparenza

dott.ssa Francesca D'Addesio

 
Il procedimento

Le richieste di accesso civico saranno evase dal Responsabile della Trasparenza il quale, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o delle informazioni oggetto della richiesta nella sezione portale trasparenza di S.I.I S.p.A., entro il termine di 30 giorni. 

Anche nel caso di accesso generalizzato sarà cura del Responsabile della Trasparenza verificare che l’Ufficio specifico a cui è indirizzata la richiesta provveda alla trasmissione di quanto richiesto dall’interessato nei termini di 30 giorni.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, se dalla richiesta di accesso si individuassero soggetti controinteressati di cui debbano essere tutelati gli interessi privati, ai sensi dell’art. 5 bis comma 2, la Società è tenuta ad inoltrarne copia della richiesta mediante raccomandata a/r o per via telematica.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Il procedimento di accesso civico e generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza -  il termine è sospeso fino alla eventuale opposizione dei contro interessati - trasmettendo tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale

L’istanza può essere accolta, rigettata totalmente o parzialmente, differita sempre con provvedimento espresso. In caso di accoglimento, nonostante l’opposizione dei contro interessati, si dà comunicazioni a questi ultimi del provvedimento di accoglimento e si attendono 15 giorni prima di procedere con la trasmissione dei dati e/o documenti

 

Ritardo o mancata risposta

E’ previsto dai commi 7 e 8 del nuovo articolo 5 del D.lgs 33/2013 un articolato sistema di rimedi per i casi di diniego totale o parziale dell’accesso e di mancata risposta entro il termine di 30 giorni da parte del richiedente che può essere così sintetizzato:

  • facoltà di richiedere il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

  • nel caso in cui il RPCT ritardi, ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, individuato nel Direttore Generale di S.I.I S.p.A. ing. Alessandro Iacopino, all'indirizzo mail  segreteria@siispa.it o, in alternativa, depositando la richiesta presso l’ufficio protocollo di S.I.I S.p.A. via Fratelli Bandiera n. 16 - 13100 VERCELLI – personalmente o tramite posta;

  • a fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo o dell’Ufficio competente il richiedente può proporre ricorso al TAR;

  • ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale.

Normativa di riferimento

Artt. 5 e 5 bis del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013

Data di creazione: 15/11/2021
Data di ultima modifica: 16/11/2021